Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10231 del 11 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilitą ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, gią componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimitą di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualitą di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura.

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