Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10075 del 10 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esistenza di una causa d' incompatibilitą, non incidendo sulla capacitą del giudice, non determina la nullitą del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria).

(massima n. 2)

La disposizione contenuta nell'art. 299, comma quarto ter cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre accertamenti medici e di nominare un perito o quando ritenga di non accogliere richieste in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare per motivi di salute, non trova applicazione nella fase esecutiva della condanna, in considerazione della tendenziale definitivitą della condizione detentiva rispetto alla provvisorietą della fase cautelare.

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