Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41715 del 16 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conflitto negativo di competenza presuppone l'identitą ontologica del fatto in ordine al quale si procede, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa ipotizzarsi un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto in fattispecie in cui il Tribunale si era dichiarato incompetente per materia in favore del Giudice di pace in ordine al reato di lesioni personali giudicate guaribili in giorni venti, e quest'ultima autoritą giudiziaria, a sua volta, avendo rilevato che le lesioni personali cagionate alla vittima erano in realtą con prognosi di giorni novanta, aveva rinviato gli atti al Tribunale).

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