Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27701 del 26 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, la Corte di cassazione, qualora ritiene che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiarare l'incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che prevede l'inefficacia "differita" del provvedimento di vincolo, previa verifica della sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", ma non anche del requisito dell'urgenza, in quanto l'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato).

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