Cassazione penale Sez. I sentenza n. 974 del 13 gennaio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest'ultimo rimetta gli atti all'organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare.

(massima n. 2)

Quando il giudice incompetente dispone una misura cautelare dopo aver convalidato il precedente provvedimento di fermo, la questione relativa alla sussistenza del requisito dell'urgenza č preclusa per acquiescenza se l'indagato non abbia impugnato l'ordinanza di convalida del fermo e, pur eccependo l'incompetenza, non abbia chiesto alla Corte di cassazione l'annullamento anche dell'originario titolo di custodia oggetto di riesame.

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