Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21257 del 26 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, puņ decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di pił reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).

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