Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7648 del 16 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d'indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, č inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).

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