Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14806 del 30 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza di primo grado che abbia applicato l'istituto della garanzia per vizi della "res vendita" contiene l'accertamento implicito dell'avvenuta conclusione del contratto e della natura contrattuale dell'azione esercitata, sicché, ove tale statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice d'appello che, ricostruendo i fatti storici di causa, neghi l'avvenuta formazione del consenso contrattuale e qualifichi l'azione come diretta a far valere una responsabilità precontrattuale, altera la "causa petendi" della domanda e perciò viola il giudicato interno.

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