Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3654 del 13 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in presenza di termine non essenziale il ritardo del debitore nell'adempimento produce gli effetti della mora, tra i quali il trasferimento a carico del debitore stesso del rischio della prestazione, senza che la circostanza che il creditore non agisca immediatamente per ottenere dall'obbligato l'esecuzione dell'obbligazione possa importare la rinunzia, da parte del creditore, ad ogni effetto del termine originariamente convenuto. Pertanto, nel caso di contratto preliminare, ove sia convenuto che la stipulazione della vendita definitiva debba seguire entro un certo termine e sia inadempiente il promissario acquirente, gli effetti dell'inadempimento ricadono sul medesimo, compreso il trasferimento dei rischi inerenti alla cosa promessa.

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