Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16887 del 5 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione č la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., costituendo essa l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione. Pertanto, deve escludersi che la giurisdizione possa spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l'impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontā di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.