Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7282 del 22 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di arbitrato, l'art. 829, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullitā il lodo arbitrale che "ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso", si interpreta nel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il "thema decidendum" ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la "potestas iudicandi" sia conferita agli arbitri in base a clausola compromissoria, e in tal caso il "thema decidendum" č quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non giā quello genericamente indicato nella clausola, fermo restando che la cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.