Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13312 del 30 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di contratto di assicurazione, la clausola compromissoria, inserita nelle condizioni generali di contratto, che preveda un meccanismo di corresponsione dell'onorario agli arbitri correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale, e indipendente dall'esito della controversia (nella specie, concretizzato nell'obbligo di pagare il compenso dell'arbitro rispettivamente nominato e di metą di quello dovuto al terzo), ha natura vessatoria se limiti il diritto dell'assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all'esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconoscibili a titolo risarcitorio, con valenza dissuasiva dal ricorso all'arbitrato, sģ da favorire comportamenti dilatori dell'assicuratore in pregiudizio del diritto di difesa dell'assicurato.

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