Cassazione civile Sez. II sentenza n. 97 del 9 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della risoluzione di un contratto non č di scarsa importanza l'inadempimento ad un'obbligazione che benché ulteriore rispetto a quelle tipiche di esso č, per volontā delle parti, collegata alle stesse con vincolo di corrispettivitā (nella specie obbligo di non rivendere la merce in determinati mercati).

(massima n. 2)

L'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non č stato fissato o non č ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta.

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