Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2993 del 1 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di mutamento della domanda nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, domanda di pagamento del valore venale del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno da «accessione invertita», in luogo di quella di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione proposta nell'atto introduttivo del giudizio), la controparte, qualora intenda evitare l'accettazione implicita del contraddittorio, deve eccepire la preclusione nella udienza medesima, essendo irrilevante un'eccezione formulata successivamente nella comparsa conclusionale o, addirittura, nelle successive fasi del giudizio. (Nell'ipotesi il descritto mutamento della domanda, in mancanza di tempestivo rifiuto di accettazione del contraddittorio sulla stessa, è stato ritenuto sufficiente dalla S.C. a radicare la competenza del tribunale, originariamente adito con l'indicata domanda di opposizione alla stima).

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