Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2093 del 29 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontą espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontą rimasta inespressa; tuttavia, in caso di pregiudizialitą tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.

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