Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 13163 del 27 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nč lo stesso č tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.

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