Cassazione civile Sez. III sentenza n. 466 del 23 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata produzione della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, provoca nullitą della costituzione in giudizio soltanto nel caso in cui il giudice istruttore (e, nell'omissione di questi, il Collegio, ancorché in appello) abbia infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.

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