Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1050 del 31 marzo 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore (costituzione in mora) presuppone l'inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato, mentre essa non č necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.

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