Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19737 del 19 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione di un atto processuale a mani di un dipendente del procuratore domiciliatario deve considerarsi eseguita presso il domicilio effettivo, senza che rilevi il mancato riscontro del mutamento del domicilio del procuratore risultante dall'Albo professionale, atteso che l'onere della preventiva verifica del domicilio del procuratore si correla all'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica in un domicilio diverso da quello effettivo.

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