(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario č competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre puō eseguire nei confronti di soggetti residenti altrove soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell'autoritā giudiziaria della sede cui č addetto.