Cassazione civile Sez. III sentenza n. 952 del 5 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitą d'impulso dell'atto notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - č riservata, nel caso in cui la notificazione venga richiesta dalla parte, a lei personalmente o al suo difensore munito di procura, il quale, in virtł di essa, la rappresenta in giudizio. Peraltro, sia la parte che il procuratore possono delegare l'atto, anche verbalmente, ad un terzo e non rileva, ai fini della validitą della notificazione, l'omessa indicazione, nella relata, della persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ovvero della sua qualitą di incaricato dal legittimato, se, alla stregua dell'atto da notificare, sia certa la parte cui la notificazione va riferita.

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