Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16078 del 20 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore tasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti, purché l'offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione.

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