Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4633 del 27 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di possesso esclusivo della cosa comune, esercitato da un partecipante alla comunione, il possessore ha in ogni caso l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti, cosė come ha diritto alla contribuzione nelle spese sostenute per i miglioramenti apportati anche in rappresentanza degli altri partecipanti, prescindendo dalla distinzione tra possessore di buona fede o di mala fede, che, ai sensi dell'art. 1148 c.c., ha rilevanza al fine di determinare il periodo per il quale č dovuta la restituzione dei frutti maturati.

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