Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 22854 del 28 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali č proposta opposizione, č deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., e non in sede di impugnazione come motivo di nullitā della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

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