Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16143 del 30 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perché richiesto dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell'udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell'art. 45 c.p.c. solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza).

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