Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15843 del 22 ottobre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilitą del mezzo preventivo; del resto, diversamente opinando, ed in palese contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., da un lato sarebbe vanificata l'esigenza di una pronta regolazione della giurisdizione (esigenza costituente il fondamento razionale dell'art. 41 c.p.c.), e dall'altro si lascerebbe la parte interessata sfornita di qualsiasi altro mezzo di tutela, anche di natura impugnatoria.

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