Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8266 del 31 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di merito per incompletezza del contraddittorio; poiché, infatti, l'art. 41 c.p.c. consente tale regolamento finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, non rileva che in sede di rinvio siano stati chiamati in causa altri soggetti, poiché la pronuncia cassata è pur sempre una pronuncia di merito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.