Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 17477 del 2 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all'altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto.

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