Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12900 del 9 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all'importo massimo previsto dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace č impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equitą, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza č quello della proposizione della domanda.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.