Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21090 del 19 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą per attivitą medico-chirurgica, l'osservanza da parte di un nosocomio - pubblico o privato - delle dotazioni ed istruzioni previste dalla normativa vigente per le prestazioni di emergenza non č sufficiente ad escludere la responsabilitą per i danni subiti da un paziente in conseguenza della loro esecuzione, essendo comunque necessaria - in forza del concluso contratto di "spedalitą" - l'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, che impongono a quelle strutture di tenere, in concreto e per il tramite dei propri operatori, condotte comunque adeguate alle condizioni del paziente, adottando di volta in volta le determinazioni pił idonee a scongiurare l'esito infausto.

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