Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18230 del 26 agosto 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito.(Principio enunciato con riferimento alla responsabilitą di un medico anestesista, fattosi carico volontariamente anche della gestione di un paziente nella fase del ricovero e della sua assistenza a domicilio nella fase post-operatoria).

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