Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44516 del 28 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù la condotta posta in essere da chi pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi aiutare dal figlio minore, e ciò per l'assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico. (La Corte ha precisato che la condotta, qualora sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali, integra il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia e, ove si risolva in un isolato episodio di mendicità, la contravvenzione dell'impiego di minori nell'accattonaggio).

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