Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37489 del 23 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitł di cui all'art. 600 c.p. nel caso in cui alla privazione della libertą di locomozione, oggetto di tutela della fattispecie di cui all'art. 605 c.p., si aggiunga una condizione di fatto ulteriore, in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di res posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da comprimerne in modo significativo la capacitą di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui donne extracomunitarie erano rinchiuse a chiave in un casolare da dove venivano prelevate esclusivamente per essere portate sul posto di lavoro nei campi agricoli, in regime di stretto controllo e sorveglianza, di sistematica violenza e di continue minacce, di sfruttamento, venendo private di gran parte degli emolumenti giornalieri).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.