Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3090 del 20 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme penali che vietano la riduzione in schiavitù o l'alienazione e l'acquisto di schiavi sono ben riconoscibili, ossia tali da essere percepite come norme di civiltà vigenti nell'ambiente sociale. Perciò non può configurarsi nei confronti di tali norme una inconsapevole ignoranza delle legge penale.

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