Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2390 del 24 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del delitto di cui all'art. 600 c.p., la condizione analoga alla schiavitł costituisce un elemento normativo, il cui contenuto viene definito mediante il ricorso a norme diverse da quella incriminatrice, come quella dell'art. 1, lett. d) della Convenzione supplementare di Ginevra sull'abolizione della schiavitł del 7 settembre 1956, resa esecutiva con legge di ratifica 20 dicembre 1957, n. 1304. Secondo tale disposizione costituisce istituzione o pratica analoga alla schiavitł quella in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto č consegnato dai suoi genitori o da uno di loro o dal suo tutore ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente. Risponde, pertanto, del reato in questione colui che utilizzi dei minori albanesi, ceduti dai genitori, a fini di accattonaggio, sottoponendoli a massacranti orari di «lavoro», facendoli vivere in condizioni personali, igieniche ed ambientali estremamente misere e precarie. (Fattispecie relativa a riesame di custodia cautelare, nella quale la Suprema Corte ha escluso il ricorrere della contravvenzione di cui all'art. 671 c.p.).

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