Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9939 del 9 novembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La provocazione, quale attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., non puņ essere obiettiva per l'espressa esclusione della putativitą contenuta nel secondo comma dell'art. 59 c.p. in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti. Non vi č invece alcuna ragione per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 59, comma terzo, c.p., relativo alla positiva valutazione delle circostanze putative di esclusione della pena, la provocazione prevista dall'art. 599 c.p. quale «causa di non punibilitą» per i reati di ingiurie e diffamazione.

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