Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6847 del 14 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esimente della provocazione nel delitto di diffamazione a mezzo stampa opera solo se la reazione si sia manifestata nello stato d'ira immediatamente seguito al fatto ingiusto altrui, a nulla rilevando la mancanza, in quel momento, di disponibilitą dello strumento attraverso il quale si sarebbe dovuto attuare la reazione. (Fattispecie nella quale lo scritto costituente «reazione» era intervenuto due mesi dopo quello diffamatorio, la Suprema Corte, escludendo il ricorrere della provocazione, ha ritenuto irrilevante che esso fosse apparso a tale distanza di tempo dal fatto lesivo in quanto pubblicato su rivista bimestrale).

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