Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21455 del 22 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ingiuria, la causa di non punibilitā della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (Fattispecie in cui č stata ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilitā la violazione delle regole deontologiche che devono informare i rapporti tra due avvocati).

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