Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2886 del 16 marzo 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

La causa di non punibilità della provocazione, prevista dall'art. 599, secondo comma, c.p. in tema di diffamazione, non rientra nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 152, secondo comma, c.p.p. Pertanto, in presenza di una causa estintiva del reato — nella specie amnistia — si impone la declaratoria di estinzione del reato per detta causa. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).

(massima n. 2)

Se è vero che nella lotta politica si è adusi ad un linguaggio la cui scorrettezza incorrerebbe nel delitto di ingiuria o diffamazione se una riconosciuta desensibilizzazione della sua potenzialità offensiva entrata nel costume non lo accreditasse come legittimo, tuttavia non può in nessun caso essere tollerato che le espressioni degenerino in frasi pesantemente e platealmente sconvenienti e volgari, trasmodando in incivile denigrazione non giustificabile neppure nella vis polemica invalsa nelle tenzoni politiche. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).

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