Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8021 del 7 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché il presentatore di un filmato televisivo diffamatorio possa andare esente da responsabilitą penale (art. 595, comma terzo, c.p.) connessa ai suoi contenuti č necessario che il filmato venga presentato come un documento, oggetto di una possibile discussione, e non come parte di una comunicazione di informazioni ed opinioni riconducibili, oltre che all'autore, anche al presentatore.

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