Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3597 del 23 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intervista televisiva «in diretta» presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte «non filtrata» con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia ed in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato. Ne deriva che l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista «in differita» non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista «in diretta» trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce; tuttavia, il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza in eligendo nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.

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