Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2489 del 25 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesti in modo suscettivo di ledere la reputazione altrui, non impedisce l'integrazione del reato sia sul piano materiale che su quello psichico. Attribuire, pertanto, in un manifesto, ad un personaggio pubblico (nella specie sindaco), espressioni volgari e di pesante ironia, assume comunque carattere diffamatorio, costituendo un attacco alla sua reputazione attraverso il discredito che un simile linguaggio comporta a chi ne faccia uso.

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