Cassazione penale Sez. V sentenza n. 274 del 17 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo, al reato di diffamazione a mezzo stampa, la necessaria correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di essa, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti tali quali sono, né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative — giornali, agenzie, RAI — senza esplicare alcun controllo; altrimenti le fonti propalatrici delle notizie — attribuendosi reciprocamente credito — finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.