Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5545 del 12 maggio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aver avuto modo di esprimere sullo stesso giornale da parte del diffamato la propria tesi in contrasto con quella dell'autore di un articolo diffamatorio non equivale a manifestazione tacita di consenso alla pubblicazione dell'articolo stesso. Il difendersi da una accusa non implica, infatti, in alcun modo la volontà di acconsentire a che l'accusa stessa venga pubblicamente diffusa, né la pubblicazione della tesi difensiva vale a rendere lecita la diffusione di una notizia diffamatoria, in quanto l'offesa alla reputazione resta comunque in essere e la sua esclusione è peraltro limitata e condizionata ad un giudizio che possa essere dato da alcuni lettori circa la prevalenza della tesi difensiva rispetto a quella diffamatoria.

(massima n. 2)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è data attraverso uno scritto anonimo che, essendo come tale, insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersi controllato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.