Cassazione penale Sez. V sentenza n. 849 del 1 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto alla identitą personale quando vi sia distorsione della effettiva identitą personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione. (Fattispecie relativa a diffamazione a mezzo stampa).

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