Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2657 del 19 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della somma liquidata a titolo di riparazione pecuniaria alla persona offesa dal reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa, il parametro della diffusione dello stampato attiene non al numero delle copie vendute nel giorno in cui è stato commesso il fatto, ma alla diffusione in linea generale del periodico sul piano nazionale o anche su quello locale; ciò che rileva infatti, è la possibilità di una notevole propalazione della notizia e non la concreta conoscenza che possa, in una determinata circostanza, averne avuto un numero più o meno grande di persone.

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