Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3247 del 24 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sč o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignitą personale in conformitą all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilitą o alla gelosa riservatezza. (Fattispecie relativa ad un articolo pubblicato in un quotidiano, nella quale č stato escluso il carattere lesivo dell'espressione «gli sposini felici hanno venduto l'esclusiva delle immagini ad un settimanale», evidenziando in specie che lo scritto non conteneva alcun giudizio di riprovazione morale, che il fatto attribuito atteneva al «patrimonio minimo della personalitą» e che i protagonisti delle vicende erano personaggi popolari).

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