Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7524 del 27 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalitą di fatto, l'onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile "mora credendi" del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l'adempimento č appunto necessario per determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, č questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la prestazione.

(massima n. 2)

La specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn.3 e 4 c.p.c. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive, senza che sia necessaria l'indicazione di parametri retributivi e dei compensi effettivamente percepiti oppure la quantificazione dei crediti dedotti, raggiungibile anche attraverso una consulenza tecnica.

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