Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10372 del 1 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio. (Fattispecie in cui l'imputato, pur avendo riferito circostanze varie — quali le accertate parentele della persona offesa e la sua origine siciliana — le aveva utilizzate in un contesto narrativo, atto ad addurre nel lettore il sospetto che la persona offesa fosse inserita in un'organizzazione mafiosa).

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