Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11950 del 25 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di diffamazione, il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilitą della esimente di cui all'art. 51 c.p. nella specie del diritto di critica, presenta una sua necessaria elasticitą e non č necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla economia dell'articolo, alla luce della eventuale assoluta gravitą oggettiva della situazione rappresentata (fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuite ad un P.M., circa il trattamento riservato ad un detenuto, definendolo «bestiale e torturatore» in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna).

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